Normativa Wi-Fi

Normativa Wi-Fi – rispetto della Legge

La normativa italiana vigente in materia di connessione a Internet in ambiti aperti al pubblico si è orientata per diversi anni verso la regolamentazione dei mezzi attraverso i quali il collegamento viene veicolato. In particolare, diverse sono state le norme che hanno interessato in questi anni le reti wireless.

A partire dal gennaio 2002, il regolamento di attuazione dello stesso DPR 447 del 5 Ottobre 2001 consente l’utilizzo di dispositivi di rete wireless operanti sulle bande di frequenza appositamente assegnate senza più la necessità di richiedere alcuna concessione.

Il quadro regolamentare definitivo per l’utilizzo della tecnologia Wi-Fi in ambito pubblico è dato però dal cosiddetto decreto Gasparri del 28 Maggio 2003, che regola le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell’accesso Radio-Lan alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni.

Sul tema degli accessi in ambiti aperti al pubblico una delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (num. 102/03/CONS) precisa che non è necessario disporre di licenza o autorizzazione per l’erogazione di servizi di connettività di rete nel caso l’attività commerciale non abbia come oggetto sociale principale l’attività di telecomunicazioni (es. bar, alberghi, centri commerciali contrapposti a Internet-point).

A limitare in misura minore la tendenza verso la liberalizzazione totale del servizio è recentemente intervenuto il Decreto “Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”, noto come decreto Pisanu, del 27 luglio 2005, con il quale alcune delle norme citate precedentemente sono state variate.

L’articolo 7 del Decreto, infatti, modifica la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (num. 102/03/CONS) precedentemente citata, indicando che è necessario dare comunicazione alla Questura qualora si mettano a disposizione del pubblico terminali telematici. La nuova norma prevede inoltre la “preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili”. E’ poi necessario mantenere un log delle connessioni degli utenti.